Con Decreto del Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012, in vigore dal 17 ottobre 2012, è stato istituito un fondo per l’incentivo all’occupazione di giovani e donne in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 201/2011.

L’articolo 2 del Decreto stabilisce che “al fine di promuovere, in via straordinaria, l’occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell’attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggior durata (…)” sono individuate diverse tipologie di incentivi.

L’INPS è intervenuto con la circolare n. 122/2012 per definire le modalità di erogazione dell’incentivo.

Il Decreto prevede incentivi fino a 12.000 euro per ogni lavoratore nell’ipotesi della stabilizzazione di contratti

preesistenti.

I lavoratori interessati sono i giovani fino a 29 anni e le donne a prescindere dall’età.

Gli incentivi sono finalizzati alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nonché alla stabilizzazione, con contratti a tempo indeterminato, di lavoratori occupati con contratti di lavoro a progetto o associazione in partecipazione.

Per ogni trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine preesistenti è riconosciuto al datore di lavoro un beneficio di 12.000 euro.

Gli incentivi sono previsti anche per nuove assunzioni a tempo determinato purché ad incremento della media occupazionale dei 12 mesi precedenti.

L’incentivo per le nuove assunzioni ammonta ad 3.000 euro per contratti di durata compresa tra 12 e 18 mesi; 4.000 euro per contratti di durata superiore a 18 mesi; € 6.000 per contratti di durata superiore a 24 mesi.

Riepilogando, spettano ai datori di lavoro i seguenti incentivi:

€ 12.000 nel caso di stabilizzazione di contratti preesistenti

€ 6.000 nel caso di assunzione a tempo determinato per almeno 24 mesi

€ 4.000 nel caso di assunzione a tempo determinato per almeno 18 mesi

€ 3.000 nel caso di assunzione a tempo determinato per almeno 12 mesi

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