Con tassazione unificata parliamo del Decreto n. 138 del 13 agosto 2011, con cui si è dato avvio all’unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie: nello specifico, è stata individuata una aliquota fissa del 20% che va a sostituire le due precedenti del 12,50% e del 27%.

Più indettaglio vediamo

  • interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  • interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari, dei titoli diversi dalle azioni e dei certificati di massa;
  • compensi per prestazioni di fideiussione o di altre garanzie;
  • utili derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a Ires;
  • utili derivanti da associazioni in partecipazione dei contratti indicati nell’articolo 2554 del codice civile;
  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società ovvero cessione di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetari.

Sono intesi come redditi diversi di natura finanziaria di persone fisiche residenti purché il reddito non sia conseguito nell’attività di impresa, arte o professione o in qualità di lavoratore dipendente.

Oppure nel caso di società semplici se l’operazione finanziaria da cui deriva il reddito non è effettuato nell’esercizio di impresa commerciale.

 

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